Art. 1.
In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , l'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri servizi penitenziari, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 505)) ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che il comma 2 del presente articolo e' abrogato dalla data del 1 aprile 1978 .
In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , l'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri servizi penitenziari, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 505)) ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che il comma 2 del presente articolo e' abrogato dalla data del 1 aprile 1978 .