Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 agosto 2002
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Versione
9 giugno 2009
Art. 17. Buono-pasto 1. L'Amministrazione puo' concedere un buono-pasto giornaliero dell'importo di euro 4,65, quando presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia impiegato in servizi di istituto che comportino specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi temporali concessi.
2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. ((5)) ----------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all' articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 , e' rideterminato in euro 7,00".
Entrata in vigore il 9 giugno 2009
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