Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163
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15 agosto 2002
Art. 15. Indennita' di presenza festiva 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
Nota all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 :
"Art. 7 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo e' attribuita un'indennita' nella misura giornaliera lorda di L. 19.000 per ogni turno.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 63.000.
Entrata in vigore il 15 agosto 2002
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