Articolo 5 - Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
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15 ottobre 1910

Art. 5.

(Art. 33, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281, e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 797 ).

Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Entrata in vigore il 15 ottobre 1910
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