Articolo 9 - Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
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15 ottobre 1910

Art. 9.

(Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Salvo la omissione del precetto, nulla e' innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore pero' puo' valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere di cui all'art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si fara' dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'ente medesimo.

Entrata in vigore il 15 ottobre 1910
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