Art. 14.
(Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).
Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione l'ente creditore puo' esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Puo' anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall' art. 1962 del Codice civile .