Articolo 14 - Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
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15 ottobre 1910

Art. 14.

(Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione l'ente creditore puo' esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Puo' anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall' art. 1962 del Codice civile .

Entrata in vigore il 15 ottobre 1910
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