Articolo 29 - Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
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15 ottobre 1910

Art. 29.

( Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797 ).

Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.

Entrata in vigore il 15 ottobre 1910
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