Articolo 7 - Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
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15 ottobre 1910

Art. 7.

(Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Dell'avvenuto pignoramento giudiziario o l'usciere da' notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appie' dell'atto di pignoramento sara' iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti, sopra denunzia del sindaco, con multa di L. 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Entrata in vigore il 15 ottobre 1910
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