Articolo 4 - Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
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15 ottobre 1910

Art. 4.

( Art. 4, legge 24 dicembre 1908, n. 797 ).

Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorita' adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorita' suindicata, il procedimento medesimo, esso non potra', per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorita' adita per l'appello.

Tale pagamento dovra' comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

Entrata in vigore il 15 ottobre 1910
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