Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 ottobre 1910 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 ottobre 2011 |
Commentari • 269
- 1. Cittadino Del Venezuela Con Debiti In Italia E Cartelle Esattoriali: Cosa Fare E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 15 novembre 2025
Se sei un cittadino venezuelano che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali, potresti chiederti se questi debiti valgano anche in Venezuela, se rischi pignoramenti e cosa puoi fare senza tornare in Italia. La risposta è rassicurante: i debiti italiani non possono essere riscossi in Venezuela, perché non esiste alcun accordo bilaterale Italia–Venezuela che consenta allo Stato italiano di recuperare imposte o sanzioni nel territorio venezuelano. Tuttavia, i debiti non scompaiono: rimangono registrati in Italia e possono causare problemi se un giorno torni nel Paese o se possiedi beni italiani. Con l'aiuto di un …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2026, n. 11513Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28537/2020 R.G. proposto da: CASEIFICIO AM SE in persona del titolare LU MI PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Francario unitamente all'avvocato Michele Robustini, con domicilio eletto in Roma, alla Via Gramsci n. 34. -RICORRENTE- contro COMUNE DI BOJANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Spano, con domicilio eletto in Roma, Via U. Tupini n. 113 presso lo studio dell'avv. Nicola Corbo. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 121/2020, depositata il 14/04/2020. Civile Sent. Sez. U Num. 11513 Anno 2026 Presidente: D'LA SQ Relatore: TU US Data pubblicazione: …Leggi di più...
- art. 2038 c.c.·
- ripetizione indebito oggettivo·
- art. 2033 c.c.·
- art. 2042 c.c.·
- art. 1418 c.c.·
- art. 1422 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- sussidiarietà azione art. 2041 c.c.·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 1226 c.c.·
- art. 191 d.lgs. 267/2000·
- art. 2037 c.c.·
- ingiustificato arricchimento·
- nullità contratto pubblica amministrazione·
- forma scritta contratti PA
Versioni del testo
- Articolo 1
TESTO UNICO delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.
Art. 1.
( Art. 1, legge 24 dicembre 1908, n. 797 ).
I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei sub-economati dei benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e sub-economati predetti), della Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati.
- Articolo 2
Art. 2.
( Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797 ).
Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la soma dovuta.
La ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.
L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione devo restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.
Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.
Per la effettuata notificazione e' corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la meta' dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.
- Articolo 3
Art. 3.
( Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797 ).
Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore puo' contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile .
L'autorita' adita ha facolta' di sospendere il procedimento coattivo.
Il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.