Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290

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    Giurisprudenza2

    • 1TAR Roma, sez. I, decreto decisorio 04/03/2014, n. 4207
      Provvedimento: N. 03065/1988 REG.RIC. N. 04207/2014 REG.PROV.PRES. N. 03065/1988 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 3065 del 1988, proposto da: EL GI, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Brancati, con domicilio eletto presso Alberto Brancati in Roma, viale di Valle Aurelia, 120; contro Ministero della Sanita', Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Tesoro, Usl 4 di Bassa Est di Parma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per …
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    • 2TAR Roma, sez. I, decreto decisorio 24/05/2010, n. 12829
      Provvedimento: N. 04182/1988 REG.RIC. N. 12829/2010 REG.DEC. N. 04182/1988 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO Sul ricorso numero di registro generale 4182 del 1988, proposto da: UC NO, rappresentato e difeso dall'avv. Maria C. Alessandrini, con domicilio eletto presso Maria Concetta Alessandrini in Roma, via C. Federici, 2; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Sanita', Regione Toscana, Usl N. 17 - Valdarno, Presidenza della Repubblica, Comune di San Miniato; per l'annullamento del D.P.R. n. 290/87 con il quale si è reso esecutivo …
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    Versioni del testo

    • Articolo 1
      Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
      Visto l' art. 14 della legge 12 giugno 1973, n. 349 , recante modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari;
      Udito il parere del Consiglio di Stato;
      Sentito il Consiglio dei Ministri;
      Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

      Decreta:

      E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, il regolamento di esecuzione della legge 12 giugno 1973, n. 349 .
      Il regolamento predetto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.