Articolo 8 del Decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19
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20 marzo 1995
Art. 8. DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 86
Entrata in vigore il 20 marzo 1995
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