Articolo 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
Articolo 2 bisArticolo 4 bis
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29 dicembre 2011
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28 febbraio 2012
Art. 4. Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI 1. All' articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , ((e successive modificazioni,)) le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano".
Entrata in vigore il 28 febbraio 2012
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