Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni 1. All' articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: "Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , definisce, d'intesa con la ((Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)) , per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di ((incremento dell'efficienza)) e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonche' le modalita' di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell' articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
2. All' articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , dopo il comma 2 e' inserito il seguente : "2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012.
L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.".
2. All' articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , dopo il comma 2 e' inserito il seguente : "2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012.
L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.".