Art. 25-bis. (( (Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7). )) (( 1. L'impegno di spesa di cui all' articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 , e' prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
"1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011";
b) al numero 2), la parola: "2011" e' sostituita dalla seguente:
"2012".
2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle societa' dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7 , introdotta dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
a) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
"1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011";
b) al numero 2), la parola: "2011" e' sostituita dalla seguente:
"2012".
2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle societa' dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7 , introdotta dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))