Articolo 18 del Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
Articolo 17Articolo 13 bis
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29 dicembre 2011
Art. 18. Funzionalita' dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA 1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell' articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2011
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