Art. 18. Funzionalita' dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA 1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell' articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.
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29 dicembre 2011
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- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 18/02/2016, n. 2120Provvedimento: […] La nomina del nuovo collegio dei revisori previsto, a regime, dalla legge n. 99/9009 (e con essa la contestuale decadenza dell'attuale collegio, composto dai ricorrenti, operante ex lege in regime di prorogatio ) era - ed è - subordinata al verificarsi della condizione espressa del concreto "avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 27 della Legge 23 luglio 2009, n. 99", come sancito dall'art. 1, comma 23- DE , lett. e) , cit. e ribadito dall'art. 18 d.l. n. 216/2011 (conv. dalla l. n. 14/2012).Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 16/09/2015, n. 3887Provvedimento: […] Rilevato che il ricorso pare assistito da profili di fondatezza, in quanto –alla luce della sommaria cognizione propria della fase cautelare, la disposizione dell'art. 37 comma IV della legge n. 99\2009, che rimanda la “determinazione” degli organi di amministrazione e di controllo del nuovo Ente ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico (ad oggi pacificamente non emanato), pare necessitare di raccordo con l'art. 18 del decreto legge n. 216\2011, il quale dispone che “il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia”;Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/12/2019, n. 13835Provvedimento: […] La disposizione volta a disciplinare la fattispecie transitoria, infatti, espressamente dispone che “ al fine di continuare a garantire il controllo sull'ordinaria amministrazione sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia dello sviluppo sostenibile (Enea), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009 n. 99, il Collegio dei revisori già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia ” (art. 18 d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in l. n. 14 del 2012).Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/10/2022, n. 9039Provvedimento: Pubblicato il 24/10/2022 N. 09039/2022REG.PROV.COLL. N. 02950/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2950 del 2020, proposto da ER IL, UE CA e VA LO, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, n. 101; contro Ministero dello Sviluppo Economico, Enea - Agenzia Nazionale per Le Nuove Tecnologie, in persona dei rispettivi legali …Leggi di più...
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