Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 aprile 1961 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 aprile 1961 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Le tabelle organiche della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero delle finanze - Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, Laboratori chimici e Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui ai quadri D-10, C-28, F 2°-48-b, P. A. 68-b, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , sono sostituite dalle tabelle organiche contenute negli allegati n. 1 e n. 2, della presente legge. - Articolo 2Art. 2.
Sono istituiti cinque nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette con sede a Catania, Como, Savona, Bari e Firenze, in aggiunta a quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457 , e regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922 .
E' data facolta' al Ministro per le finanze di determinare la competenza territoriale degli anzidetti Laboratori per l'esecuzione delle analisi chimiche e degli altri esperimenti richiesti dalle Dogane, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della guardia di finanza. - Articolo 3Art. 3.
Nella prima attuazione della presente legge il 30 per cento dei posti disponibili nelle singole qualifiche della carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (di cui all'allegato n. 1, tabella B) e' conferito agli impiegati, appartenenti alle corrispondenti qualifiche delle carriere esecutive delle dogane e delle imposte di fabbricazione che gia' prestano servizio presso i predetti Laboratori, secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione in base ai titoli posseduti dagli interessati secondo l'ordine di preferenza appresso indicato:
a) titolo di studio;
b) anzianita' di servizio nel ruolo di appartenenza;
c) anzianita' del servizio prestato presso i Laboratori chimici.
Per ottenere l'inquadramento previsto nel precedente comma gli interessati dovranno produrre domanda, a pena di decadenza, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'inquadramento nel ruolo della carriera, esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, si osserva il disposto dell'articolo 199, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .