Legge 14 marzo 1961, n. 173

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Le tabelle organiche della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero delle finanze - Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, Laboratori chimici e Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui ai quadri D-10, C-28, F 2°-48-b, P. A. 68-b, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , sono sostituite dalle tabelle organiche contenute negli allegati n. 1 e n. 2, della presente legge.
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Sono istituiti cinque nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette con sede a Catania, Como, Savona, Bari e Firenze, in aggiunta a quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457 , e regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922 .
        E' data facolta' al Ministro per le finanze di determinare la competenza territoriale degli anzidetti Laboratori per l'esecuzione delle analisi chimiche e degli altri esperimenti richiesti dalle Dogane, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della guardia di finanza.
      • Articolo 3
        Art. 3.
        Nella prima attuazione della presente legge il 30 per cento dei posti disponibili nelle singole qualifiche della carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (di cui all'allegato n. 1, tabella B) e' conferito agli impiegati, appartenenti alle corrispondenti qualifiche delle carriere esecutive delle dogane e delle imposte di fabbricazione che gia' prestano servizio presso i predetti Laboratori, secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione in base ai titoli posseduti dagli interessati secondo l'ordine di preferenza appresso indicato:
        a) titolo di studio;
        b) anzianita' di servizio nel ruolo di appartenenza;
        c) anzianita' del servizio prestato presso i Laboratori chimici.
        Per ottenere l'inquadramento previsto nel precedente comma gli interessati dovranno produrre domanda, a pena di decadenza, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
        Per l'inquadramento nel ruolo della carriera, esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, si osserva il disposto dell'articolo 199, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .