Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 gennaio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 gennaio 1999 |
Commentari • 2
- 1. Le questioni di giurisdizione nelle azioni risarcitorie contro la pubblica amministrazioneUmberto Giovannini · https://www.filodiritto.com/ · 21 giugno 2013
Note introduttive Ritengo utile, al fine di una più chiara trattazione del tema affidatomi, pervenire all'esame della situazione attuale – vigente il Nuovo Codice del Processo Amministrativo nel testo modificato dai due correttivi entrati in vigore con i decreti legislativi n. 195 del 2011 e n. 160 del 2012– dopo avere tracciato un rapido – ma spero non troppo incompleto – excursus storico – normativo sulle questioni di giurisdizione relative ad azioni risarcitorie promosse dai privati nei confronti della pubblica amministrazione, cercando di tenere presente, lungo tutto il percorso argomentativo, quali necessari e fondanti elementi di riferimento e collegamento in subiecta materia, sia …
Leggi di più… - 2. Decreto Legislativo 13 maggio 1998, n. 171Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 31 dicembre 2001
“Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica” (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 127) Preambolo CAPO I TELECOMUNICAZIONI Articolo 1. Definizioni. Articolo 2. Sicurezza. Articolo 3. Riservatezza nelle comunicazioni. Articolo 4. Dati relativi al traffico e alla fatturazione. Articolo 5. Modalità di pagamento e fatturazione dettagliata. Articolo 6. Identificazione della linea. Articolo 7. Chiamate di disturbo. Articolo 8. Trasferimento automatico della chiamata. Articolo 9. Elenco degli abbonati. Articolo 10. Chiamate indesiderate. …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2023, n. 2543Provvedimento: N. R.G. 270/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE TERZA CIVILE Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Andrea Lama Presidente Dott. Antonella Romano Consigliere Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio dalla Cassazione ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 270 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa da (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Denis Parte_1 C.F._1 Marini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._2 Francesco Moruzzi in Via Morandi n. 4 a Bologna giusta procura in …Leggi di più...
- art. 392 c.p.c.·
- responsabilità contrattuale·
- art. 2652 c.c.·
- esecuzione in forma specifica·
- interpretazione contrattuale·
- trascrizione domanda giudiziale·
- responsabilità extracontrattuale·
- giudizio di riassunzione·
- art. 2932 c.c.·
- vendita alternativa
- 2. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 08/07/2010, n. 16614Provvedimento: N. 05154/2009 REG.RIC. N. 16614/2010 REG.SEN. N. 05154/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale n. 5154 del 2009, proposto da: IO D'VI, rappresentato e difeso dagli avv. Ida D'Ascoli, Maria Rosaria Punzo, con domicilio eletto presso Ida D'Ascoli in Napoli, via S. Giacomo dei Capri, n. 82; contro Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvoc.ra Distrett.le dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via …Leggi di più...
- Infondatezza ricorso·
- Compensazione spese·
- Annullamento abilitazione·
- Violazione legge·
- Carenza titolo di studio·
- Depennamento da graduatorie docenti·
- Servizio prestato·
- DM 287/1999·
- Eccesso di potere·
- DM 21/2005·
- D.L. 460/1998·
- L. 241/1990·
- D.lgs. 297/1994·
- Insegnamento sostegno
- 3. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 08/07/2010, n. 16613Provvedimento: N. 05153/2009 REG.RIC. N. 16613/2010 REG.SEN. N. 05153/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 5153 del 2009, proposto da: AT NC, rappresentata e difesa dagli avv. Ida D'Ascoli, Maria Rosaria Punzo, con domicilio eletto presso Ida D'Ascoli in Napoli, via S. Giacomo dei Capri, n. 82; contro Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvoc.ra Distrett.le dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, …Leggi di più...
- violazione di legge·
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- art. 6 del D.I. del 24.11.1998 n. 480·
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- eccesso di potere·
- compensazione delle spese di causa
- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 34Provvedimento: Aula "A" REPUBBLI CA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LA CORTE S PREMA DI CAS SAZ I ONE Lavoro 0 0 0 3 4 / 0 3 R.G.n.10704/00 Cron. 35 Composta dagli Ill.mi Sigg. Maistr Sciarelli - Presidente Rep. Dott. Guglielmo Consigliere Rel. Ud. 26.09.2002 " Giovanni Prestipino " Donato Figurelli "F IT Attilio Celentano " "I QU NE 11 ha pronunciato la seguente SEN TENZA Ł sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo De Angelis e Michele Di Lullo per procura speciale in …Leggi di più...
- art. 26 legge n. 153/1969·
- illegittimità costituzionale·
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- Corte costituzionale sentenza n. 88/1992·
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Versioni del testo
- Articolo 1ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia, qui di seguito denominati Parti Contraenti,
desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente
e
riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' di entrambi i Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 - Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. per 'investimento' si intende ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi, ai regolamenti di quest'ultima e comprendera' in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' con ogni altro diritto di proprieta' e diritti 'in rem', quali pegni, vincoli ed ipoteche;
b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato;
c) crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;
e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.
2. Per 'investitore', si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Per 'persona fisica', si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformita' con le sue leggi.
4. Per 'persona giuridica' si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di una delle Parti Contraenti, avente la sede principale, nel territorio di una delle due parti Contraenti.
5. Per 'redditi' si intendono le somme ricavate da un investimento; essi comprendono in particolare, ma non esclusivamente, profitti o interessi, utili da capitale1 dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse.
6. Per 'territorio' si intendono, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, anche le 'zone marittime'. Queste ultime comprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', nonche' diritti sovrani e giurisdizionali, secondo il Diritto Internazionale.
7. Per 'Accordo di investimento' si intende un accordo fra una Parte Contraente (o le sue agenzie) ed un investitore dell'altra Parte Contraente al fine di regolare le specifiche relazioni giuridiche in materia di investimento. - Articolo 2ARTICOLO 2 - Promozione e Protezione degli investimenti
Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformita' alle loro leggi ed ai loro regolamenti. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le persone giuridiche, in particolare ma non esclusivamente, le societa' e le imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo assoggettate a provvedimenti ingiustificati o discriminatori. Ciascuna Parte contraente si adoperera' al fine di creare e mantenere nel proprio territorio quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformita' con la propria legislazione, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore. - Articolo 3ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu'
favorita
Le due Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento piÑ favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nella misura in cui esse siano piu' favorevoli, prevalere sul presente Accordo. Le disposizioni del presente Accordo non fanno riferimento ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Paesi terzi in virtu' della propria appartenenza ad Unioni Doganali o Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.