Articolo 22 del Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22
Articolo 20
Versione
26 marzo 2019
>
Versione
25 maggio 2019
Art. 22. Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrate ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,)) le disposizioni di attuazione di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016 , anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attivita' di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti ((...)) .
Entrata in vigore il 25 maggio 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente