Articolo 19 - Convenzione della Legge 1 ottobre 2012, n. 172
Articolo 18Articolo 20
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23 ottobre 2012
Articolo 19 - Reati relativi alla prostituzione infantile

Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti intenzionali:
a. reclutare un bambino perche' si dia alla prostituzione o favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione;
b. costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi;
c. ricorrere alla prostituzione di un bambino.
Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione infantile" definisce il fatto di utilizzare un bambino per attivita' sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona.

Entrata in vigore il 23 ottobre 2012