Articolo 35 - Convenzione della Legge 1 ottobre 2012, n. 172
Articolo 34Articolo 36
Versione
23 ottobre 2012
Articolo 35 - Colloqui con il bambino

Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche':
a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorita' competenti;
b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;
c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;
d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;
e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;
f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.
Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione interna.
Quando l'eta' della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'eta' venga verificata e determinata.

Entrata in vigore il 23 ottobre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente