Articolo 30 - Convenzione della Legge 1 ottobre 2012, n. 172
Articolo 29Articolo 31
Versione
23 ottobre 2012
Articolo 30 - Principi

Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' le indagini e procedure penali avvengano nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del bambino.
Ciascuna Parte dovra' adottare un approccio protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini ed i procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal bambino e che la risposta penale del sistema giuridico si accompagni all'assistenza, qualora opportuno.
Ciascuna Parte dovra' assicurare che le indagini e i procedimenti penali siano effettuati con precedenza e siano condotti senza ingiustificato ritardo.
Ciascuna Parte dovra' assicurare che i provvedimenti adottati in conformita' al presente capitolo non pregiudichino i diritti alla difesa e l'esigenza di un processo equo ed imparziale, in conformita' all'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali.
Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, in conformita' ai principi fondamentali della propria legislazione interna per:
- assicurare indagini e procedimenti efficaci dei reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione, consentendo, ove appropriato, la possibilita' di condurre indagini sotto copertura;
- consentire alle unita' o servizi di indagine di identificare le vittime dei reati stabiliti in conformita' all'articolo 20, in particolare mediante l'analisi dei materiali di pornografia infantile, quali le fotografie, le registrazioni audiovisive accessibili, diffuse o trasmesse per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione.

Entrata in vigore il 23 ottobre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente