Art. 31. Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 1. All' articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , al comma 1 le parole: «, ivi compreso il fax» sono soppresse.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».
7 marzo 2005, n. 82 1. All' articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , al comma 1 le parole: «, ivi compreso il fax» sono soppresse.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».