Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359
Articolo 11Articolo 13
Versione
25 luglio 1996
Art. 12. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 11, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1 luglio 1997, in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 11, comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996.
Note all'art. 12:
- Il testo dell' art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo dell' art. 122 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' riportato nelle note all'art. 3.
Entrata in vigore il 25 luglio 1996
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