Art. 18. Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita'
supplementari. 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall' art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , nei confronti del personale di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, da attribuire al vice brigadiere, e' calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 .
4. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294 , e' elevato a L. 200.000 giornaliere.
Note all'art. 18:
- Il testo dell' art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' riportato nelle note dell'art. 9.
- Il testo dell' art. 3, commi 18-bis 18-quater del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , e' riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 394/1995 e' riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo dell' art. 1, comma 1, della legge 29 maggio 1985, n. 294 , e' riportato nelle note all'art. 9.
supplementari. 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall' art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , nei confronti del personale di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, da attribuire al vice brigadiere, e' calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 .
4. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294 , e' elevato a L. 200.000 giornaliere.
Note all'art. 18:
- Il testo dell' art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' riportato nelle note dell'art. 9.
- Il testo dell' art. 3, commi 18-bis 18-quater del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , e' riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 394/1995 e' riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo dell' art. 1, comma 1, della legge 29 maggio 1985, n. 294 , e' riportato nelle note all'art. 9.