Articolo 2 del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36
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26 marzo 2016
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;
b) «decisione sulle misure cautelari»: un provvedimento emesso nel corso del procedimento penale dall'autorita' giudiziaria con cui si impongono a una persona fisica, in alternativa alla detenzione cautelare, uno o piu' obblighi e prescrizioni;
c) «misure cautelari»: gli obblighi e le prescrizioni imposti dalla decisione sulle misure cautelari;
d) «Stato di emissione»: lo Stato membro a cui appartiene l'autorita' giudiziaria che ha emesso la decisione sulle misure cautelari;
e) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro a cui e' trasmessa la decisione sulle misure cautelari ai fini del suo riconoscimento.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro 2009/829GAI si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 26 marzo 2016
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