sulle misure cautelari 1. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 , di attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , sull'ordine di protezione europeo, si applica alle seguenti misure cautelari:
a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;
b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato;
e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
f) obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere a qualunque titolo coinvolte nel reato per il quale si procede;
g) divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali.
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 (Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2015, n. 44.