Art. 8.
Qualora l'impresa artigiana, sia costituita in forma di societa' semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge, si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all' art. 1, lettere b) e c) della legge 25 luglio 1956, n. 860 .
Qualora l'impresa artigiana, sia costituita in forma di societa' semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge, si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all' art. 1, lettere b) e c) della legge 25 luglio 1956, n. 860 .