Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 maggio 1957
Art. 8.
Qualora l'impresa artigiana, sia costituita in forma di societa' semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge, si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all' art. 1, lettere b) e c) della legge 25 luglio 1956, n. 860 .
Entrata in vigore il 5 maggio 1957
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