Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 maggio 1957
Art. 4.
Sulla base delle notifiche di cui all'art. 2 la Commissione provinciale dell'artigianato provvede all'aggiornamento degli elenchi indicando nei medesimi la data di presentazione delle singole notifiche.
In caso di omessa notifica o di notifica infedele le Commissioni provinciali procedono alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.
Della iscrizione d'ufficio negli elenchi o della mancata iscrizione di titolari di imprese che abbiano presentato la notifica, e' data notizia a cura della Commissione provinciale agli interessati, i quali hanno facolta' di presentare ricorso nei modi e termini previsti dallo art. 4 della legge.
Ai fini della erogazione delle prestazioni di cui allo art. 25, terzo comma, della legge, l'iscrizione negli elenchi si intende avvenuta alla data di presentazione delle singole notifiche.
Entrata in vigore il 5 maggio 1957
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