Articolo 5 - Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957
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12 febbraio 2019

ART. 5
ESECUZIONE DELLA PENA NEL PAESE DEL CITTADINO SU RICHIESTA DELL'ALTRA PARTE PER ALTRI REATI

Ciascuna Parte puo' chiedere, comunque, all'altra Parte di eseguire la condanna ad una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale pronunciata con sentenza definitiva nei confronti di un cittadino dell'altra Parte per qualsiasi reato, anche fuori dei casi e delle condizioni che consentono l'estradizione previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo.
La Parte richiesta e' tenuta ad eseguire la pena o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale.
Entrata in vigore il 12 febbraio 2019
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