Articolo 4 del Decreto 6 febbraio 2001, n. 132
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 maggio 2001
Art. 4. Requisiti 1. L'autorita' competente determina, parametrandoli al livello ed alla qualita' dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicita' preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorita' competente.
2. Non puo' essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di societa', agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale.
3. L'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, dovendo svolgere esclusivamente tale funzione, non puo' essere autorizzata ad esercitare ne' direttamente ne' indirettamente le attivita' di cui all'articolo 16 della legge, ne' deve essere detenuta da una o piu' imprese di cui all'articolo 16 della legge e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui all'articolo 16 della legge.
4. I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attivita' di cui all'articolo 16 della legge. Si considerano partecipazione o detenzione diretta o indiretta dei soci:
a) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte dell'insieme o di parte dei soci di un'altra;
b) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte del singolo socio dell'altra:
c) la partecipazione o detenzione mediante un terzo soggetto partecipato o detenuto.
Note all'art. 4, commi 3 e 4:
- Per il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 4 maggio 2001
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