Articolo 3 del Decreto 6 febbraio 2001, n. 132
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 maggio 2001
Art. 3. Autorizzazione 1. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali e' rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorita' competente per uno o piu' servizi portuali da indicarsi nella stessa autorizzazione.
2. L'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la piu' ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parita' di trattamento dei soggetti istanti, deve considerarsi perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione all'albo dell'autorita' competente.
3. L'autorita' competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attivita' che intende svolgere, nonche' del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A parita' di condizioni in caso di piu' domande e' da preferire il soggetto che offra il servizio a condizioni di costo piu' favorevoli per l'utente.
4. L'autorizzazione e' rilasciata, sentita la commissione consultiva locale, sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di un'adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. L'autorita' competente puo' comunque annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla stessa autorita'.
5. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorita' competente secondo modalita' preventivamente individuate e tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio.
6. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, ferma restando la possibilita' di rinuncia o decadenza motivata. La decadenza puo' essere dichiarata per le seguenti ipotesi:
a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
b) omesso pagamento del canone annuale;
c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attivita' autorizzate;
d) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento.
7. Prima di dichiarare la decadenza, l'autorita' competente fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni.
Nota all'art. 3, comma 2:
- Per il testo dell' art. 16, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 4 maggio 2001
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