Articolo 4 del Decreto 4 giugno 2014, n. 115
Articolo 3Articolo 5
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3 settembre 2014
Art. 4. Iscrizione all'elenco degli "Organismi di certificazione indipendente" 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza cura la tenuta dell'elenco degli organismi di certificazione indipendente degli istituti autorizzati a norma dell' articolo 134 T.U.L.P.S. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' pubblico e consultabile sul sito web www.poliziadistato.it
3. Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione indipendente e la relativa iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, debbono presentare istanza, a firma del rappresentante legale, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, corredata del certificato di accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a).
Entrata in vigore il 3 settembre 2014
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