Art. 4. Iscrizione all'elenco degli "Organismi di certificazione indipendente" 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza cura la tenuta dell'elenco degli organismi di certificazione indipendente degli istituti autorizzati a norma dell' articolo 134 T.U.L.P.S. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' pubblico e consultabile sul sito web www.poliziadistato.it
3. Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione indipendente e la relativa iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, debbono presentare istanza, a firma del rappresentante legale, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, corredata del certificato di accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a).
3. Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione indipendente e la relativa iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, debbono presentare istanza, a firma del rappresentante legale, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, corredata del certificato di accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a).