Legge 12 aprile 1973, n. 200

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato al ratificare l'accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America concluso a Roma il 22 giugno 1970.
      • Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 dell'accordo stesso.

      • Accordo-Tabella delle rotte della Legge 12 aprile 1973, n. 200
        TABELLA DELLE ROTTE

        STATI UNITI

        A. Una impresa o le imprese designate dal Governo degli Stati Uniti avranno il diritto di operare servizi aerei su ciascuna delle rotte specificate, in entrambe le direzioni, e di effettuare scali programmati nel territorio italiano nei punti specificati in questo Paragrafo:
        Dagli Stati Uniti via punti intermedi in Irlanda, Regno Unito, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Svizzera, Portogallo e Spagna per:
        a) Milano, Roma e uno dei seguenti punti: Torino o Pisa o Napoli;
        b) Roma ed oltre per Grecia, Turchia, Libano, Israele, Siria,
        Repubblica Araba Unita, Arabia Saudita, Iran, Pakistan, India,
        Ceylon, Birmania, Tailandia, Malaysia, Cambogia, Vietnam, Cina Continentale ed Hong Kong.

        NOTE:

        1. I voli serviranno uno dei seguenti punti come ultimo punto di partenza o primo punto di arrivo negli Stati Uniti:

        Per servizi misti: Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington, Chicago, Detroit, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle e San Juan.
        Per servizi tutto-merci: Boston, New York, Philadelphia, Chicago, Detroit e San Francisco.

        L'impresa o le imprese degli Stati Uniti possono servire punti addizionali come ultimo punto di partenza o primo punto di arrivo ma prima che detti servizi vengano iniziati le due Parti dovranno concludere apposite consultazioni. Lo scopo di tali consultazioni sara' di concordare se tali nuovi servizi produrranno uno squilibrio nei benefici economici disponibili per gli Stati Uniti sulla base della Tabella delle Rotte, e, se tale e' il caso, di determinare appropriato compenso per l'Italia al fine di ristabilire un equilibrio di benefici economici disponibili per le due Parti.
        2. Non sono concessi diritti per il trasporto di traffico locale, in coincidenza oppure di stop-over tra punti in Italia.
        3. I servizi tutto-merci dovranno terminare in Italia.
        4. In ciascuno dei Paesi oltre Roma sopra citati, un solo punto puo' essere servito, ad eccezione dell'India, dove tre punti possono essere serviti, e della Turchia, Birmania, Cambogia, Vietnam, Cina Continentale, dove due punti possono essere serviti.
        5. Uno solo dei seguenti punti in Italia puo' essere servito allo stesso tempo: Torino oppure Napoli oppure Pisa, solo per servizi tutto-merci.
        Dopo che viene fatta la scelta iniziale, una sostituzione puo' essere effettuata in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi tramite canali diplomatici. Successivamente, qualsiasi ulteriore sostituzione puo' essere effettuata solo ad intervalli di non meno di tre anni, con preavviso di sei mesi tramite canali diplomatici.

        ITALIA

        B. Una impresa o le imprese designate dal Governo della Repubblica italiana avranno il diritto di operare servizi aerei su ciascuna delle rotte specificate, in entrambe le direzioni, e di effettuare scali programmati nel territorio degli Stati Uniti ai punti specificati in questo paragrafo:
        Dall'Italia via punti intermedi in Francia o Spagna; Irlanda o Portogallo; Regno Unito; e un punto in Canada per:
        1) New York;
        2) Boston e Detroit;
        3) Boston, Philadelphia e Washington;
        4) Chicago;
        5) Uno dei seguenti:
        a) Washington e Los Angeles; oppure
        b) Chicago e Los Angeles; oppure
        c) Detroit e San Francisco.

        NOTE:
        1. I voli serviranno uno dei seguenti punti come ultimo punto di partenza o primo punto di arrivo in Italia:

        Per servizi misti: Roma e Milano.
        Per servizi tutto-merci: Roma, Milano, Pisa, Torino.

        La impresa o le imprese dell'Italia possono servire punti addizionali come ultimo punto di partenza o primo punto di arrivo ma prima che detti servizi vengano iniziati le due Parti dovranno concludere apposite consultazioni. Lo scopo di tali consultazioni sara' di concordare se tali nuovi servizi produrranno uno squilibrio nei benefici economici disponibili per l'Italia sulla base della Tabella delle Rotte, e, se tale e' il caso, di determinare appropriato compenso per gli Stati Uniti al fine di ristabilire un equilibrio di benefici economici disponibili per le due Parti.
        2. Non sono concessi diritti per il trasporto di traffico locale, in coincidenza oppure di stop-over tra punti negli Stati Uniti.
        3. Solo tre punti negli Stati Uniti possono essere serviti dai servizi tutto-merci e cioe' Boston, New York, Chicago, con i seguenti coterminali: Boston e New York, e New York e Chicago.
        4. Solo quattro Paesi intermedi possono essere serviti allo stesso tempo: 1) il Regno Unito; 2) un punto in Canada'; 3) Francia o Spagna; 4) Portogallo o Irlanda. Inoltre, solo una delle seguenti combinazioni di coterminali Washington e Los Angeles, o Chicago e Los Angeles, o Detroit e San Francisco puo' essere servita allo stesso tempo. La scelta tra una delle tre combinazioni di coterminali e la scelta tra Francia o Spagna e tra Portogallo o Irlanda verra' fatta secondo la seguente procedura: dopo che viene fatta la scelta iniziale, una sostituzione puo' essere effettuata in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi tramite canali diplomatici.
        Successivamente, qualsiasi ulteriore sostituzione puo' essere effettuata solo ad intervalli di non meno di tre anni, con preavviso di sei mesi tramite canali diplomatici.
        5. Solo un punto intermedio puo' essere servito su qualsiasi volo.
        C. Punti su qualsiasi delle rotte specificate possono essere omessi in qualsiasi volo a scelta delle imprese designate, inclusi punti nel territorio dell'altra Parte.

        Visto, il Ministro per gli affari esteri.
        MEDICI