Articolo 24 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Articolo 23 terArticolo 24 bis
Versione
23 marzo 2021
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Versione
22 maggio 2021
Art. 24. Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020 1. Nello stato di previsione del ((Ministero dell'economia e delle finanze)) e' istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari ((inerenti all'emergenza)) . Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di cui al comma 1 e' ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalita' individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione ((dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020)) dei rispettivi servizi sanitari.
Entrata in vigore il 22 maggio 2021
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