Articolo 24 bis del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Articolo 24Articolo 26
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22 maggio 2021
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22 giugno 2023
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14 maggio 2025
Art. 24-bis. (Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza) 1. ((...)) le somme corrisposte al personale medico convenzionato fino al ((31 dicembre 2024)) in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti ((non sono ripetibili)) , salvo che nei casi di dolo o colpa grave.
Entrata in vigore il 14 maggio 2025
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