Articolo 11 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Articolo 10 bisArticolo 25
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23 marzo 2021
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22 maggio 2021
Art. 11. Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza 1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , e' incrementata di 1.000 milioni di euro per le finalita' ivi previste.
2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o piu' contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ((numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,)) fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge e' sospeso per la durata dell'attivita' lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Entrata in vigore il 22 maggio 2021
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