Articolo 16 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Articolo 15Articolo 32
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23 marzo 2021
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Versione
22 maggio 2021
Art. 16. Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 ((non e' richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3)) , comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ((...)) .
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Entrata in vigore il 22 maggio 2021
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