Articolo 10 bis del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Articolo 10Articolo 11
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22 maggio 2021
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1 gennaio 2022
Art. 10-bis. (Esenzione dall'imposta di bollo) 1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , si applica, ((per l'anno 2021 e per l'anno 2022)) , anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 .
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
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