Articolo 9 bis del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Articolo 9Articolo 10
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1 gennaio 2022
Art. 9-bis. (Disposizioni urgenti per il settore marittimo) 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalita' transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell' articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994 , per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 , nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021. ((8)) 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennita' di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 , puo' essere altresi' riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori gia' dipendenti delle imprese di cui all' articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennita' di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI e' sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennita' stessa.

--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 , convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1-bis) che "Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all' articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 , delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 , in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessita' di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
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