Articolo 8 del Decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16
Articolo 7Articolo 9
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7 febbraio 1987
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6 aprile 1987
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1 gennaio 1993
Art. 8. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 APRILE 1992, N.285))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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