Art. 4. Responsabile dell'assistenza antincendio 1. Il responsabile dell'assistenza antincendio e' il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie individuato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
2. Nel caso di eliporti inseriti in aeroporti il responsabile e' il gestore aeroportuale definito dall' articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 .
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 , si veda la nota all'art. 3.
2. Nel caso di eliporti inseriti in aeroporti il responsabile e' il gestore aeroportuale definito dall' articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 .
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 , si veda la nota all'art. 3.