Articolo 7 del Decreto 26 ottobre 2007, n. 238
Articolo 6Articolo 8
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3 gennaio 2008
Art. 7. Eliporti in ambito aeroportuale 1. Nel caso di eliporto situato all'interno di un aeroporto, non e' necessario istituire altri servizi di assistenza antincendio e di soccorso oltre quelli aeroportuali esistenti, purche' il livello di protezione sia riferito ai valori piu' alti tra quelli corrispondenti alle classi antincendio dell'eliporto e dell'aeroporto ed il tempo di risposta sull'eliporto non superi i due minuti.
Entrata in vigore il 3 gennaio 2008
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