Articolo 6 del Decreto 13 aprile 2001, n. 162
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 maggio 2001
Art. 6. Limite economico della rivalutazione 1. Anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione eseguita a norma degli articoli 10 e seguenti della legge, al netto degli ammortamenti, non puo' in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che puo' essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacita' produttiva e della possibilita' di utilizzazione economica nell'impresa. Il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione e' eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non puo' essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito.
2. Le azioni non quotate in mercati regolamentati e le partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del valore ad esse attribuibile in proporzione al valore effettivo del patrimonio netto della societa' partecipata.
Entrata in vigore il 8 maggio 2001
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