Articolo 51 del Regolamento del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262
Articolo 49Articolo 52
Versione
20 gennaio 1930

Art. 51.

In qualunque tempo il Ministro per la giustizia e gli affari di culto puo', sentita l'Autorita' ecclesiastica, far dichiarare con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, la nullita' di atti o deliberazioni di una Fabbriceria, che contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1930
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