Provvedimento: […] Di seguito, la legge sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto (legge 27 maggio 1929 n. 848) aveva stabilito (art. 15) che le fabbricerie, laddove esistenti, avrebbero provveduto all'amministrazione dei rispettivi edifici, senza ingerenza nei servizi di culto. E il successivo art. 16 aveva, quindi, demandato anche la vigilanza delle Fabbricerie al Ministero (allora di Grazia e Giustizia), sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica, nei modi e nelle forme stabilite dai regolamenti: al che aveva provveduto il regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262 (art. 33-51 e 55), che richiamava l'intesa tra Ministero e autorità
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