Art. 33.
((Salvo quanto dispone l'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per la rappresentanza giuridica delle chiese, riservata, a tutti gli effetti, agli ordinari diocesani ed ai sacerdoti legittimamente preposti alle chiese stesse, i Consigli di amministrazione o fabbricerie di cui all'art. 29, lettera a), capoverso, del Concordato, provvedono, ove esistano, alla manutenzione e ai restauri delle chiese e degli stabili annessi, compresa eventualmente la casa canonica, e all'amministrazione dei beni patrimoniali e avventizi a cio' destinati.
Provvedono anche all'amministrazione dei beni patrimoniali destinati spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda la erogazione delle relative rendite, il disposto dell'art. 39 del presente regolamento.
Per beni avventizi, ai sensi del primo comma del presente articolo, s'intendono soltanto le somme espressamente offerte e riscosso per la fabbrica della chiesa))