Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 luglio 1955
Art. 9.
In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione e' affidata alla vigilanza dello Ispettorato, questo ha la facolta', ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.
Entrata in vigore il 16 luglio 1955
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