Articolo 18 - Protocollo della Legge 16 gennaio 2019, n. 7
Articolo 17Articolo 19
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8 febbraio 2019
Art. 18.


Entrata in vigore

1. Il presente protocollo addizionale entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati od organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti contraenti del protocollo.
2. Il presente protocollo addizionale entra in vigore per uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo il deposito del quarantesimo strumento ai sensi del precedente paragrafo 1, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detto Stato o detta organizzazione regionale di integrazione economica deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data alla quale il protocollo entra in vigore per lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica in questione.
3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non e' conteggiato in piu' rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

Entrata in vigore il 8 febbraio 2019
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