Articolo 6 - Protocollo della Legge 16 gennaio 2019, n. 7
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 febbraio 2019
Art. 6.


Esenzioni

1. Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni:
a) caso fortuito o forza maggiore; e
b) eventi bellici o agitazioni sociali.
2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.

Entrata in vigore il 8 febbraio 2019
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